ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

Viene costituita l’ Associazione Turistica Pro loco di Presicce.Essa ha sede sociale in Presicce, Piazza Castello 3.

Art. 2 – COMPETENZA TERRITORIALE

La suddetta ha carattere volontario, non persegue fini di lucro e svolge la propria attività nel comune di Presicce.

ART.3 – FINALITA’

L’Associazione si propone di svolgere localmente attività finalizzate alla promozione turistica di base e di sostegno tecnico operativo in favore di altri organismi interessati al settore turistico nel quadro generale e nel rispetto della politica turistica del territorio pugliese attuata dalla Regione . Per il raggiungimento delle finalità l’Associazione svolge le seguenti funzioni:

1) Tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

2) Assunzione e promozione d’iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica e culturale delle risorse locali;

3) Iniziative dirette a richiamare ospiti e a rendere confortevoli le condizioni di soggiorno;

4) Assistenza e informazioni ai turisti;

5) Iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico;

6) Iniziative di salvaguardia ambientale, anche in collaborazione con UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia: Comitato Regionale e Comitati Provinciali), organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con l’Assessorato al turismo;

7) Collaborazione con l’Assessorato al turismo attraverso la comunicazione del programma delle manifestazioni più significative organizzate dalla Pro Loco per l’anno successivo, nonché di quelle organizzate da altri organismi locali, al fine della predisposizione del calendario regionale.

ART. 4 – FINANZIAMENTO

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

a) Le quote sociali, non inferiori alle cinquanta unità, da versare improrogabilmente entro il 31 del mese di gennaio di ciascun anno;

b) Gli eventuali contributi di Enti( Regione, Provincia, A.P.T,Comuni, Associazioni, Albergatori, ecc.),o privati;

c) Eventuali donazioni;

d) Gli eventuali proventi di gestione d’iniziative permanenti o occasionali.

ART. 5 – SOCI

I soci dell’Associazione si distinguono in:

a) Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci benemeriti, tutti aventi pari diritti di voto.

b) Sono Soci ordinari coloro che versano la quota d’iscrizioni annualmente stabilita dall’assemblea.

c) Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria erogano contributi straordinari.

d) Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all’Associazione. I nuovi Soci iscritti dal mese di febbraio dell’anno in corso partecipano all’attività sociale con esclusione del diritto di voto.

I soci hanno diritto:

1) alle pubblicazioni dell’Associazione;

2) a frequentare i locali dell’ Associazione;

.3 3) a eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dall’Associazione.

ART. 6 –

Tutti i cittadini sono ammessi a far parte della Pro Loco su delibera del Consiglio di Amministrazione. Il socio può essere escluso dall’Associazione per morosità, dimissioni o indegnità.

ART. 7 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Revisori;

5) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L’assemblea ha il compito di dare direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All’assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua, risultante dalla ricevuta di versamento effettuata entro il mese di dicembre con diritto o meno di voto di cui all’art. 4. Sono consentite sino s due deleghe.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno nei mesi di febbraio e novembre. Spetta all’assemblea deliberare sull’entità della quota sociale annuale sul conto consuntivo dell’anno precedente e sul bilancio preventivo e programma di attività, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del consiglio di Amministrazione e dei Soci. Per l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente, l’Assemblea deve essere convocata entro il mese di febbraio; per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo, entro il mese di novembre.

L’Assemblea è indetta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno con avviso che deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida con l’intervento do almeno un terzo dei componenti.

L’Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità.

b) dietro richiesta scritta o dal consiglio o da almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

L’assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida con l’intervento di almeno un terzo dei componenti. Le modifiche statuarie sono adottate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Delle riunioni dell’assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

All’interno dell’Assemblea dei Soci, si possono formare dei Comitati di Soci che si occupano di problemi specifici del territorio o di specifiche attività di Associazione. Ogni comitato avrà un responsabile, il quale farà carico di organizzare un gruppo di Soci per realizzare il proprio scopo specifico di comunicare preventivamente alla Pro Loco, le iniziative che di volta in volta organizzeranno. Ogni responsabile è eletto solo in un’Assemblea Straordinaria, il suo mandato ha validità di un anno solare dal momento della sua nomina e s’intende rinnovato di anno in anno se non esplicitamente revocato, solo in un’Assemblea Straordinaria.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il consiglio di amministrazione formato da 7 membri, di cui 6 eletti a votazione segreta dall’assemblea dei Soci e il Sindaco del Comune di Presicce, quale membro di diritto, il quale Sindaco, in caso d’impedimento, potrà essere sostituito da un suo delegato. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (quest’ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio: in questo caso, senza diritto di voto). Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni all’A.P.T., competente e all’Assessorato al Turismo. Il consiglio, si raduna di norma, una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o in seguito alla richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. Per quanto attiene il delegato del Sindaco in caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio ne informa il Sindaco. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri e i consiglieri effettivi mancanti saranno sostituiti, fino a un numero massimo di tre membri, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Per la validità delle deliberazioni, occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole dei presenti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano della legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea.

Spetta, inoltre al Consiglio di Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’attività, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta. Delle riunioni del Consiglio, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente e in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione altri membri in Consiglio, la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, è assistito dal Segretario.

ART. 11-SEGRETARIO – TESORIERE

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente della tenuta dei registri.

Il tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti a votazione segreta, ogni 4 anni, dall’ Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri, eletti a votazione segreta, ogni 4 anni, dall’ assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di derimere eventuali controversie tra singoli soci.

ART. 14 – CONTROLLO E VIGILANZA

L’ Associazione adegua la propria attività gestionale alla normativa regionale in vigore e accetta le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa stessa con particolare riferimento agli artt. 10 e 11 della L.R. N° 27 dell’ 11 maggio 1990.

Art.  15 – SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’ Associazione Pro Loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall’ Associazione con il concorso finanziario specifico o prevalente della regione o Enti pubblici, sono devoluti all’ A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza , al Comune in cui l’ Associazione risiede.

ART. 16 – RINVIO AL CODICE CIVILE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto , si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Codice Civile, nonché alla L.R. N° 27 dell ’11 maggio 1990, e allo statuto e regolamento dell’ UNPLI Puglia.

CONTATTI

ufficioturistico@www.prolocopresicce.info

+39 340 6506421

+39 0833 605872

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